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Rotazione o diversificazione

BCAA7: distinguiamo la rotazione dalla diversificazione.

Dal 2024 è possibile soddisfare questa norma della condizionalità anche con la  diversificazione, infatti le aziende potevano avvalersi di questa possibilità già da quest'anno (le normative sono state approvate a fine giugno) in quanto nel 2023 vi è stata la deroga della BCAA 7.
Le aziende che non hanno attuato la diversificazione nel 2024 devono chiudere la rotazione.

Vediamo nel dettaglio le due possibilità:

Rotazione: consiste nel cambio colturale da un anno altro nella stessa parcella. Questo obbligo non si applica nelle colture pluriennali, colture erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere, non è ammessa la monosuccessione del frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro in quanto appartenenti allo stesso genere.
Per poter rispettare questa norma sono ammesse le colture secondarie, cioè quelle colture che si collocano tra due colture principali che rimangano in campo per almeno 90 giorni adeguatamente gestite portate a completamento del ciclo produttivo e dichiarate nel piano colturale.
Queste colture devono essere caricate nel piano grafico del fascicolo aziendale entro il 31 Dicembre 2024.
Il controllo della rotazione viene controllato nel biennio 2024/2025 per la Pac del 2024.

Diversificazione: prevede una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno (dichiarate alla data del 15 maggio).
Se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari e fino a 30 ettari, la diversificazione si attua con la coltivazione di almeno due colture diverse, dove la coltura principale non deve superare il 75% della SAU per questi seminativi.
Se la superficie  aziendale supera i 30 ettari, la diversificazione consiste nel coltivare almeno 3 colture, dove la principale  non deve occupare più del 75% e le due colture principali non superare il 95% della SAU. Vediamo cosa si intende per diversificazione: colture appartenenti a generi botanici differenti, colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee, terreni lasciati a riposo erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato ecc). La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti alla stesso genere. Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere. L'obbligo della diversificazione viene controllato nell'anno stesso della PAC.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:
a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
b. i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;
c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Vediamo alcuni esempi pratici di Rotazione e diversificazione: