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Condizionalità rafforzata

Aggiornamento BCAA 7 e 8 con approfondimento

In merito alla revisione di alcune norme della Condizionalità Rafforzata BCAA 7 e 8 elenchiamo di seguito le novità da attuare dal 1gennaio 2024:

  • ELIMINAZIONE DEROGA 4% ANNO 2024 per le aziende superiore ai 10 ettari che avevano l’obbligo del riposo (per tutte le aziende che hanno aderito al 4% set-aside sarà riconosciuto, solo per la superficie utilizzata per il 4% di incolto un nuovo eco schema ECO 5 livello 1, di circa 50 €/ha). Per tutti gli altri utilizzi del 4% (azotofissatrici o intercalari), non c'è più l'obbligo del non trattamento (si può diserbare e trattare).
  • Per tutte quelle aziende superiori ai 10 ha che hanno fatto un'unica coltura (es mais o frumento ecc.) si può confermare il piano 2024 senza obbligo del 4% di incolto.
  • BCAA7 - OBBLIGO DELLA ROTAZIONE

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

  1. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  2. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  3. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
  4. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l’anno data l’esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

  • che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
  • oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

In merito alla norma della BCAA7 è prevista una alternativa alla rotazione con l’applicazione della diversificazione colturale nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

  1. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
  2. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Ai fini della diversificazione colturale, si tiene conto della seguente distinzione:

  • le colture appartenenti a generi diversi per tutte le Famiglie botaniche; 
  • le colture appartenenti a specie diverse per le specie appartenenti alle Famiglie delle: Solanaceae, Cucurbitaceae e Brassicaceae

ATTENZIONE per l’ANNO di VERIFICA 2025 sul 2024 devono essere considerati i seguenti punti:

  1. per le aziende che aderiscono alla rotazione devono fare il cambio di genere da un anno all’altro o soddisfano tale requisito con una seconda coltura che rimanga in campo almeno 90 giorni, non devono essere riportare sul piano colturale come colture da sovescio, non obbligo della raccolta;
  2. per quelle aziende che attuano per il 2024 la diversificazione colturale anziché la rotazione devono fare attenzione per il 2025 che la rotazione va fatta sulla diversificazione. Esempio Per una azienda che nel 2024 dichiara il seguente piano colturale: MAIS 75% - SOIA 20% - FRUMENTO 5%

Nel 2025 OBBLIGO di fare la rotazione sulle parcelle che compongono la % sopra riportata

BCAA8 - Modifica della norma BCAA 8, con eliminazione del requisito relativo alla percentuale minima 4% della superficie agricola da destinare a superfici o elementi non produttivi. Rimane l’obbligo del 4% destinazione a riposo per le aziende con SAU superiore ai 10 ettari che presenta una Domanda PSR AGROAMBIENTE. (il 4% viene calcolato solo sulla superficie interessata dalla misura agroambientale).

Controlli condizionalità 2024 - gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati dai controlli della condizionalità rafforzata e dalle relative sanzioni. Per i beneficiari cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata con presenza di allevamento o Domanda PSR AGROAMBIENTE sarà tenuto a rispettare anche gli atti di condizionalità 2014-2022 relativi agli obblighi veterinari e Condizionalità Rafforzata.

Seguirà a breve l’attuazione del regolamento UE 2024/1468 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.