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Registro telematico dei cereali

Obbligo di registro telematico dei cereali: chi deve farlo e per quali prodotti

Il 29 Marzo il Ministro Stefano Patuanelli ha firmato il Decreto dove sono stabilite le procedure applicative per le registrazioni delle operazioni di carico e scarico dei cereali e delle farine di cereali.
Questo permette un monitoraggio accurato delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.
I prodotti oggetto di registrazione sono: frumento tenero e duro e rispettive farine, semola di grano duro, il frumento segalato, il mais e la sua farina, il farro, la segale, il sorgo, l'avena, il miglio e scagliola.

Chi ha l'obbligo del registro telematico dei cereali?
Sono obbligate a tenere il registro telematico dei cereali le imprese agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione che detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo del singolo prodotto, di provenienza nazionale, unionale o da paesi terzi superiore alle 30 Tonnellate annue.

Non sono obbligati gli operatori che utilizzano le quantità per il reimpiego aziendale, come l'impiego per usi zootecnici o sementieri, oppure nel caso di prodotti che all'atto della trebbiatura vengono trasferiti in strutture private e associative di raccolta, essiccazione e stoccaggio.
Spetterà a tali strutture effettuare la registrazione.

Le registrazioni devono essere effettuate entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.

Per maggiori informazioni, i tecnici della Cia Agricoltori Italiani di Venezia sono a disposizione