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Indennità Naspi

Indennità Naspi

Sospensione requisito 30 giornate

Il D.L. 41/2021 (cd. sostegni), ha introdotto una novità circa i requisiti d’accesso alla Naspi.
In particolare è stato previsto che per le indennità di disoccupazione Naspi concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento e fino al 31/12/2021 si prescinde dal requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.

Pertanto l’Inps con circolare 65/2021 ha precisato che per gli eventi di disoccupazione (cessazione involontaria del rapporto di lavoro) verificatisi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è possibile accedere alla prestazione Naspi in presenza solo dei requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Con l’occasione l’Inps ha precisato che le eventuali domande di Naspi presentate per cessazione del rapporto di lavoro avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della circolare 65/2021 (19/04/2021), respinte per mancanza del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la cessazione, saranno riesaminate d’ufficio.

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