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Esonero RENTRI per le aziende agricole
Esonero RENTRI per le aziende agricole: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
La legge di bilancio 2026 (n. 199/2025), all'art. 1, comma 789, ha cambiato il quadro giuridico previgente per le aziende agricole che producono rifiuti pericolosi e che si avvalgono delle agevolazioni previste dall'art. 190 del testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006).
L'azienda agricola, in quanto esercente le attività di cui all'art. 2135 C.C., è obbligata ad iscriversi al RENTRI solo nel caso in cui si trovi nelle seguenti condizioni:
• produca rifiuti pericolosi;
• abbia realizzato nell'anno precedente un volume d'affari maggiore di 8.000 euro;
• non aderisca ad un circuito organizzato di raccolta, ovvero adesione alla convenzione smaltimento rifiuti agricoli tra oopp ed Elite Ambiente.
• non si avvalga dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006, consistente nella conservazione per almeno tre anni dei FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) rilasciati dal soggetto che ritira i rifiuti.
Se invece la stessa azienda agricola, produttrice di rifiuti pericolosi, aderente ad un circuito organizzato di raccolta o che si impegna a conservare la copia cartacea dei FIR per almeno tre anni, non è obbligata ad iscriversi al RENTRI.
La formula adottata dal legislatore è una soluzione ragionevole, perché un'iscrizione ai soli fini anagrafici sarebbe stata sostanzialmente inutile, considerando la digitalizzazione del RENTRI.
Il sistema porta infatti ad identificare automaticamente anche il produttore di rifiuti non iscritto: attraverso la documentazione prodotta dal circuito organizzato di raccolta, da una parte, o per mezzo della compilazione da parte di chi ritira il rifiuto del formulario digitale, dall'altra.
In mancanza di queste informazioni il rifiuto non sarebbe tracciabile: per questo rimane l'obbligo di iscrizione soltanto per chi non aderisce né all'uno né all'altro dei regimi agevolati; e per le aziende che non rientrano nell'art.2135 del C.C. Come ad esempio le aziende agromeccaniche (contoterzisti).
Le aziende agricole con volume d'affari inferiore a 8.000 euro sono comunque escluse.