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Decreto "Sostegni Bis" - prime indicazioni

Decreto "Sostegni Bis" - prime indicazioni

In attesa che il cd. decreto “Sostegni Bis” ottenga il via libera dalla RGS e venga pubblicato in GU, per opportuna conoscenza, anticipiamo le principali novità di interesse per il nostro lavoro in esso contenute:

1. ulteriori quattro quote di “Rem”, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, di importo pari a quanto già previsto dall’art.12 del D.L. 41/2021 (cd. sostegni). I requisiti sono gli stessi previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare che è riferito al mese di aprile 2021. La domanda per le ulteriori mensilità di REM va presentata all’Inps entro il 31/07/2021 con le modalità che lo stesso Istituto indicherà. L’esplicito richiamo all’art. 82 del D.L. 34/2020 convertito con la legge 77/2020, lascia presagire che anche queste domande saranno statisticate alla voce 8 della tabella D allegata al DM 193/2008.

2. Dall’entrata in vigore del decreto in argomento e fino al 31/12/2021 si sospende per le Naspi quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 22/2015 ovvero la riduzione, della prestazione spettante, del 3% a partire dalla quarta mensilità.

3. È prevista l’erogazione di un’indennità una tantum pari a euro 1.600 per i lavoratori, già beneficiari delle indennità previste dall’art. 10 del D.L. 41/2021 appartenenti ad una delle seguenti categorie:
A. lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
B. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
C. lavoratori intermittenti;
D. lavoratori autonomi occasionali;
E. lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
F. lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
G. lavoratori dello spettacolo.
L’erogazione dell’indennità in argomento avviene d’ufficio, non è necessario presentare alcuna domanda.

5. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro. La domanda per ottenere il beneficio va presentata all’Inps entro il 30 giugno 2021 con le modalità che l’Istituto stesso indicherà.

6. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata Inps, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021.


Naturalmente torneremo sugli argomenti, in maniera più approfondita, appena il Decreto “Sostegni Bis” sarà pubblicato in G.U. e avremo anche le indicazioni da parte dell’Inps.

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