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Decreto Agricoltura
Decreto Legge 15 maggio 2024, n° 63
Analisi a cura dell'area tecnico normativa di Cia Agricoltori Italiani
Il Decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 (c.d. “Decreto Agricoltura”), reca disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Con il presente documento si analizzano le misure più significative a favore dei lavoratori e delle imprese, in particolare quelle agricole, delle famiglie e della Confederazione stessa, precisamente:
- Capo I - Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati
Art. 1 - Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Comma 2 – Moratoria mutui e finanziamenti
Comma 5 – Fondo sviluppo filiere
Comma 6 – Proroga dei termini per il recupero delle somme non spettanti relative agli Aiuti di Stato e agli aiuti de minimis
Comma 7 – Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica
Art. 2 – Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura.
Commi da 1 a 4 – Misure urgenti per la produzione del kiwi
Comma 5 - Flavescenza vite
Comma 6 - Agricat
Comma 7 - Fondo CUN
Art. 4 - (Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)
Art. 5 – Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo
- Capo II - Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu
Art. 6 Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana
Articolo 7 - Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi alla diffusione e alla proliferazione della specie del granchio blu
- Capo III - Misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare
Art. 9 Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
- Capo IV - Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare
Art. 10 Guardie venatorie