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Aumento assegno invalidi

Aumento assegno invalidi

La misura riguarda gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, titolari di pensione di inabilità, di età superiore ai diciotto anni
 

L’Inps ha emanato la circolare applicativa riguardante l’incremento al milione, per i soggetti di età superiore ai diciotto anni invalidi civili totali, sordi o ciechi assoluti titolari di pensione e per i titolari di pensione di inabilità. Per quanto riguarda gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, titolari di pensione di inabilità, di età superiore ai diciotto anni, la maggiorazione verrà erogata d’ufficio.
I titolari di pensione di Inabilità ex Legge 222/1984, di età superiore a diciotto anni, invece, devono presentare apposita domanda (ricostituzione reddituale) per ottenere la maggiorazione prevista dalla legge e il cd. incremento al  cosi detto “milione”. La maggiorazione e il relativo incremento di norma decorrono dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda. In questo caso per le domande presentate entro il 9 ottobre 2020 il beneficio, se espressamente richiesto, verrà erogato dal 1° agosto 2020. Con l’occasione si ricorda che i requisiti per ottenere l’Incremento al milione in argomento (euro 651,51 mensili) sono: · Età anagrafica superiore a 18 anni; · Seguenti requisiti reddituali riferiti all’anno 2020: a) beneficiario non coniugato redditi propri annui non superiori a 8.469,63 euro; b) beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) redditi propri di importo annuo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati con il coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro. Qualora entrambi i coniugi abbiano diritto all’incremento l’Inps erogherà il beneficio in misura tale che il suddetto limite di reddito cumulato non venga superato. Ai fini dell’incremento rilevano tutti i redditi, sia del titolare che del coniuge, di qualsiasi natura, assoggettabili ad IRPEF a tassazione corrente o a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte e i redditi esenti da IRPEF. Non rilevano, invece, il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati