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Obbligo assicurazione danni da clima
Dal 2025 scatta l'obbligo di assicurazione catastrofale per le imprese: cosa sapere
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.
Fanno eccezione le aziende agricole (ex art. 2135 codice civile) per le quali resta fermo l'attuale sistema assicurativo garantito attraverso ISMEA e AGRICAT.
Rientrano nell’obbligo le aziende artigiane di conto terzi, le società che svolgono attività commerciale, ecc..
Con la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 30 gennaio 2025 n. 18 sono state emanate le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Cosa prevede la normativa in pillole
✔ Soggetti coinvolti: tutte le aziende indipendentemente dalla forma giuridica assunta, tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese e con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ad eccezione delle aziende agricole.
✔ Beni da assicurare: Terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà dell’azienda. Sono esclusi da obbligo assicurativo i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste. L’obbligo non riguarda i veicoli. E’ inoltre emerso come sia onere di ciascuna impresa valutare la necessità di prevedere la copertura anche per i beni oggetto di locazione/affitto/leasing utilizzati ai fini d’impresa. In particolare, ci si riferisce a quanto dettato dalla legge n. 189 del 9 dicembre 2024 “misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” (cd. DL Fiscale). È proprio sulla base di questo decreto che si tende a ricomprendere nell’obbligo in oggetto anche i beni detenuti in locazione, in quanto la norma parla di beni impiegati a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa e quindi anche i beni in affitto come immobili, terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
✔ Eventi da assicurare: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Quali sono i limiti di copertura e le franchigie?
In base al valore totale dei beni aziendali (TSA - Totale Somme Assicurate), la copertura segue questi principi:
- TSA inferiore a 1 milione di euro: copertura pari al 100% del valore, con un massimo del 15% del danno a carico dell’impresa;
- TSA tra 1 e 30 milioni di euro: copertura pari almeno al 70% del valore, con un massimo del 15% del danno a carico dell’impresa;
- TSA superiore a 30 milioni di euro: condizioni liberamente negoziabili tra impresa e compagnia.
Per i terreni è prevista una copertura a primo rischio assoluto, cioè una formula che permette di ottenere un rimborso completo entro un certo limite, detto massimale. In pratica, l’indennizzo coprirà l’intero valore del danno subìto, fino al massimale assicurato.
Determinazione e aggiornamento dei premi di polizza
Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene conto inoltre delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni.
Per le polizze già esistenti che coprono i rischi catastrofali è prevista una disposizione transitoria che consente l'adeguamento alle nuove normative a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
Cosa succede se non si stipula la polizza
Ad oggi in caso di mancata sottoscrizione della copertura assicurativa non è prevista alcuna sanzione diretta; tuttavia, l’art. 1, comma 102, L. n. 213/2023 prescrive che “dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Vale a dire che l’impresa priva di copertura assicurativa, qualora dovesse verificarsi l’evento calamitoso, potrebbe trovarsi nella paradossale situazione di subire i danni senza poter accedere ad alcun aiuto finanziario pubblico per affrontare l’emergenza stessa.
Altro aspetto che è bene non sottovalutare riguarda l’accesso al credito bancario: sebbene non sia esplicitamente previsto, le banche potrebbero valutare negativamente il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo, considerandolo un fattore di rischio ulteriore per la solvibilità creditizia dell’impresa.
Scadenze
Per le grandi imprese l’obbligo è scattato dal 1 aprile 2025; il Consiglio dei Ministri del 28 marzo u.s. ha previsto invece una proroga al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 1° gennaio 2026 per piccole e micro imprese.
Si ricorda infine che alle aziende associate Cia è riservata una scontistica con la compagnia UnipolSai Assicurazioni.