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Bonus vacanze

Detrazione bonus vacanze

Il “Bonus vacanze” è stato introdotto dall’art.176 del DL n. 34/2020, ed è fruibile da famiglie con un Isee fino a 40.000 euro.
L’importo del bonus è variabile in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Il massimo erogabile di 500 euro è destinato a famiglie composte da almeno 3 persone. Per famiglie composte da 2 persone il bonus scende a 300 euro mentre per famiglie mono-persona il bonus è di 150 euro. Esso è utilizzabile: per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico; per il 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Si rammenta che il buono se non utilizzato è spendibile fino al 31 dicembre 2021, proroga prevista dal Decreto “Milleproroghe” dello scorso febbraio.
Detrazione in dichiarazione. Coloro che hanno usufruito del Bonus vacanze nell'anno 2020 dovranno ricordarsi di inserirlo nella dichiarazione dei redditi del 2021.
Restituzione. Nel caso in cui l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito, lo stesso potrà essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi introdotti in entrambe le dichiarazioni sopra citate.

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