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Fondo sovranità alimentare

Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare campagna 2023

Le domande potranno essere presentate tra il 28 novembre e l'11 dicembre 2023.
 

Cos'è il fondo per la sovranità alimentare?

Il fondo per la sovranità alimentare è un meccanismo finanziario che mira a sostenere progetti e iniziative finalizzate a promuovere la sicurezza alimentare e la sovranità nei sistemi alimentari. Questo fondo può essere istituito a livello nazionale o internazionale e può essere utilizzato per una serie di obiettivi, tra cui finanziare progetti che promuovono pratiche agricole sostenibili, come l'agricoltura biologica, l'agroecologia e la conservazione delle risorse naturali.

A tal proposito gli agricoltori che nel 2023 hanno coltivato mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero da sementi certificate, orzo e sottoscritto un contratto di filiera “incrementale” almeno triennale, direttamente con l'industria di trasformazione, con il centro di stoccaggio o con l'impresa di commercializzazione, possono presentare una domanda di contributo all'organismo pagatore Agea per fruire degli aiuti previsti dal Fondo per la sovranità alimentare.

Lo stanziamento previsto per l'anno in corso è di 25 milioni di euro.
Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere è cosi determinato:

  • Filiera Mais: 8 Milioni di euro
  • Filiera delle proteine vegetali (Legumi come il Pisello, Fagiolo, Lenticchia, Cece, Fava, Favino e Soia): 5 Milioni di euro
  • Filiera del Frumento tenero da sementi certificate: 4 Milioni di Euro
  • Filiera dell'Orzo: 3 Milioni di euro.

Possono accedere all'aiuto le imprese agricole che:

  • sono iscritte alla camera di commercio;
  • detengono il fascicolo aziendale;
  • si possono richiedere massimo per azienda fino a 50 ettari
  • abbiano coltivato Mais, proteine vegetali, Frumento tenero, Orzo con riscontro grafico da piano colturale;
  • abbiano sottoscritto, entro il 28 Novembre 2023, contratti di filiera di durata almeno triennale tra:
    imprenditore agricolo e impresa di trasformazione/stoccaggio/commercializzazione;
    cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione/stoccaggio/ commercializzazione. In questo caso poiché l'imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l'impresa controparte nel contratto, i soggetti intermedi devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra l'impegno di coltivazione sottoscritto con il produttore  agricolo, singolo o associato, e il contratto/i con l'impresa di trasformazione e/o commercializzazione (allegato A Circolare Agea).

Le aziende devono aderire ad un impegno di coltivazione di durata annuale e incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto nei tre anni antecedenti a quello di riferimento dell'impegno stesso.
L'impegno di coltivazione riferito all'anno 2023, quindi, va commisurato alla media delle superfici dichiarate nei tre anni precedenti (2022, 2021, 2020), quello riferito all'anno 2024 avrà come riferimento il triennio 2023, 2022, 2021 e così via.
Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.

Non sono ammessi prodotti destinati ad insilato, alla produzione di seme, foraggio e prodotti energetici.
L'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti “de minimis” (25000€ in tre anni).
Qualora i fondi annuali disponibili per tipologia di coltura ammessa al regime di aiuto non dovessero essere sufficienti, si procederà a una riduzione lineare del contributo effettivamente riconosciuto a consuntivo.

DM 9 Agosto 2023 n.0417171 pubblicato in GU n.221 del 21/09/2023