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Energia rinnovabile: aggiornamento

Testo Unico FER 2026: novità su fotovoltaico a terra e agrivoltaico

Con l’entrata in vigore della Legge n. 4/2026, che ha convertito il Decreto Legge 175/2025, è stato aggiornato il Testo Unico delle Fonti di Energia Rinnovabile (FER), introdotto alla fine del 2024 e successivamente modificato nel 2025. Il provvedimento definisce le condizioni generali per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di semplificare le procedure e, allo stesso tempo, rafforzare la tutela del territorio, in particolare delle aree agricole e di quelle soggette a vincoli paesaggistici.
Una delle principali novità riguarda il fotovoltaico a terra. Il nuovo Testo Unico introduce infatti un divieto generale di installazione nelle aree agricole, prevedendo però alcune eccezioni. In particolare, sono consentiti:

  • interventi di modifica, rifacimento o potenziamento senza aumento della superficie occupata;
  • impianti localizzati in aree considerate idonee, come cave, miniere, siti ferroviari e aeroportuali;
  • installazioni connesse a progetti strategici, come Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e interventi finanziati dal PNRR;
  • impianti agrivoltaici, a condizione che sia garantita la continuità dell’attività agricola.

Proprio sull’agrivoltaico il legislatore interviene con una definizione più chiara, distinguendolo dal fotovoltaico tradizionale. Si tratta di impianti che consentono la prosecuzione delle attività colturali e pastorali sullo stesso terreno, anche attraverso soluzioni come moduli installati in posizione elevata o l’impiego di tecnologie di agricoltura di precisione. L’aspetto centrale non è tanto la struttura dell’impianto, quanto la reale integrazione tra produzione agricola ed energetica.
Un elemento particolarmente rilevante è l’introduzione dell’obbligo di garantire la produttività agricola. Per i nuovi impianti agrivoltaici è infatti richiesto:

  • una dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato;
  • la dimostrazione della capacità di mantenere almeno l’80% della produzione agricola (PLV);
  • la verifica, da parte dei Comuni, nei cinque anni successivi alla realizzazione, della permanenza dell’uso agro-pastorale del terreno.

Nonostante il quadro normativo risulti oggi più definito, restano ancora alcuni aspetti da chiarire, in particolare sulle modalità di calcolo della produzione agricola e sui tempi necessari per il raggiungimento dell’equilibrio tra produzione energetica e attività agricola. Si tratta di elementi che saranno probabilmente approfonditi nella fase applicativa.
Il Testo Unico assegna infine un ruolo centrale alle Regioni e alle Province autonome, chiamate a:

  • individuare nuove aree idonee;
  • definire le aree di accelerazione;
  • adeguare le procedure autorizzative;
  • contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2030.