Cos'è, come e quando pagare l'Imu

Cos’è l’IMU?
L’IMU è l’Imposta Municipale Propria dovuta dai possessori degli immobili, aree fabbricabili e terreni, escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9.

Chi deve pagare l’IMU?
L’IMU è obbligatoria per chi è:

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Quanto si deve pagare di IMU?
Ogni comune stabilisce autonomamente le aliquote dell'IMU. Per il calcolo dell’IMU, le sedi Caf Cia sono a vostra disposizione per aggiornare il calcolo in base alle delibere dei singoli Comuni.

Come e quando pagare l’IMU
L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 o in due soluzioni pari al 50% dell’imposta annua oppure in una unica soluzione pari al 100%.
Le due rate IMU scadono:

  • il 16 giugno (versamento dell’acconto);
  • il 16 dicembre (versamento del saldo).

Nel caso le date coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.

Esenzione: chi non deve pagare l’IMU
Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali   accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 (cioè chi dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e delle relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.
Dal 2016 sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

NOVITA’: abitazione principale e coniuge
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare articolo 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019.

Come prendere appuntamento

 

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